Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
ORDINA
Articolo 1
(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)
- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità della propria abitazione.
Articolo 2
(Misure igienico-sanitarie in ambito comunale)
- E’ fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione delle
strade dei centri abitati, degli edifici adibiti a uffici pubblici e degli edifici scolastici. Per l’esecuzione di tale servizio i Comuni si avvalgono anche del contributo finanziario della Regione Siciliana. - E’ interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.
Articolo 3
(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)
- E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta
eccezione per le farmacie di turno e le edicole. - I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico
degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e
delle farmacie. - Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima
del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro
tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.
Articolo 4
(Linea telefonica dedicata)
- Per comunicazioni relative alla gestione dell’epidemia in corso è istituita presso la Presidenza della Regione una linea telefonica dedicata ad uso esclusivo e personale dei Sindaci dell’Isola. Il numero di telefono viene notificato con separata comunicazione. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Il Presidente MUSUMECI