L’intera ordinanza:
COMUNE DI PATERNO’
Citta’ Metropolitana di Catania
Ordinanza N. 101
Data di registrazione 28/11/2020
OGGETTO:
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO, DI PERTINENZA COMUNALE. ORDINANZA EX
ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000
IL SINDACO
PREMESSO che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo cui “1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza
dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020) e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus”;
VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’art. 2 comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento”;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del
decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto
alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che
porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla
stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si
confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di
contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A.
interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà
possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione
di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza
potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.
VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;
VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l’altro, disposto che “1.
All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»;
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. del 19 ottobre 2020, che, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, che ha apportato modifiche al DPCM
13 ottobre 2020;
VISTO il successivo D.P.C.M. del 03.11.2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, nonché “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”;
RILEVATO Che in data 09.11.2020, il numero di positivi nella popolazione scolastica era il
seguente:
n.24 alunni positivi
n.12 docenti positivi
n.44 docenti e personale scolastico in quarantena
n.205 alunni in quarantena
n.285 famiglie in isolamento domiciliare
CHE a seguito di attivazione del COC del 09.11.2020, i componenti di detto organo valutavano la possibilità della chiusura degli edifici scolastici per fronteggiare la diffusione del virus covid 19;
CHE alla data del 09.11.2020 erano censiti circa n. 300 residenti positivi e n. 669 residenti in isolamento domiciliare;
CHE in data 09.11.2020, lo scrivente, con proprio provvedimento n. 96/2020, ordinava, in via
cautelativa, la chiusura delle scuole comunali e paritarie dal 10.11.2020 al 03.12.2020;
CHE a seguito di screening effettuati dall’Usca di Catania nelle date 7-8-9- novembre 2020 per le scuole cosiddette superiori, su n.2320 tamponi effettuati, risultano n.116 positivi;
CHE a seguito di screening effettuati dall’Usca di Catania nelle date 14-15-16- novembre 2020, per
le scuole secondarie di primo grado, su n.3030 tamponi risultano n.131 positivi;
CHE nella città di Paternò il numero dei contagi da Covid 19 è aumentato in maniera considerevole. Infatti, alla data del 25.11.2020, i positivi sono n. 535, di cui una parte importante riguarda giovani in età scolare, e n. 1274 famiglie si trovano in isolamento domiciliare;
CHE ad oggi si registrano n. 22 decessi da Covid 19, di cui n.19 negli ultimi 20 giorni;
CHE in data 25.11.2020, è stato richiesto, opportunamente, all’ASP di Catania, con nota Prot.n.42081, di voler effettuare uno screening per studenti delle scuole primarie, genitori e personale docente e non docente, prima del rientro definitivo a scuola;
VISTO il verbale del 25.11.2020 relativo all’incontro tra l’amministrazione ed uffici comunali, i dirigenti scolastici ed i sindacati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da cui emergono, con riferimento al mondo della scuola, dati inquietanti; CONSIDERATO che è emersa una situazione di grave criticità nell’ambito scolastico cittadino, a causa dei documentati ritardi con i quali l’Asp territoriale, completamente oberata di lavoro, malgrado l’ampia disponibilità dimostrata dai propri sanitari, risponde alle segnalazioni trasmesse dagli Istituti Scolastici di casi di positività al contagio Covid tra personale docente e alunni, della mancata concreta attivazione del numero verde;
CHE tali criticità hanno trovato conferma all’esito del Tavolo Tecnico che si è tenuto in data 25.11.2020, giusto verbale allegato, tra l’amministrazione e gli uffici comunali, i dirigenti scolastici ed i sindacati, per cui si rende necessario adottare specifiche misure per contrastare la ulteriore diffusione del contagio nella comunità scolastica;
RILEVATO, inoltre, che le riscontrate criticità palesano la sostanziale difficoltà da parte dell’ASP Territoriale, a causa dell’alto numero di casi e dell’ingente numero di segnalazioni, di rispettare le indicazioni operative di cui alla Circolare del 24/9/2020 dell’Assessorato Regionale alla Salute che sono finalizzate ad assicurare un “efficace contrasto all’innalzamento della curva epidemiologica legata alla pandemia”;
CHE, pertanto, l’ulteriore aumento dei contagi, potrebbe comportare gravissime conseguenze alla salute pubblica ed alla sicurezza dei cittadini, con consequenziali problematiche anche in materia di ordine pubblico;
SENTITI i componenti del C.O.C., i quali hanno manifestato la necessità di dover procedere alla chiusura immediata delle Scuole, al fine di contenere il contagio all’interno del mondo della scuola e consequenzialmente sull’intero territorio comunale;
PRESO ATTO del Decreto n. 814/2020 di sospensione degli effetti giuridici della propria Ordinanza n. 96 del 09.11.2020, adottato, inaudita altera parte, dal Presidente del TARS, Sez. staccata di Catania (Sezione Terza), in data 24.11.2020 e notificata all’ente in data 25.11.2020, che ha censurato la precedente ordinanza per l’omessa specifica indicazione dei dati istruttori che ne hanno imposto l’adozione;
ACCERTATO che il medesimo TARS, Sezione di Catania, con Decreto n. 815 del 24.11.2020, pubblicato in data 25.11.2020, ha rigettato l’istanza di sospensione, mediante decreto cautelare ante causam, dell’Ordinanza Sindacale del Comune di Messina n. 339/2020, con la quale è stata legittimamente disposta la sospensione dell’attività didattica in presenta, nella piena consapevolezza che a fronte del diritto degli alunni all’istruzione, sussiste “l’interesse/dovere di prevenzione e tutela dell’incolumità e salute pubblica, specialmente nell’attuale fase pandemica …”. Tale motivazione risulta essere letteralmente riportata anche nel Decreto del Presidente del TARS, Sezione di Catania, n. 822 del 27.11.2020;
CHE nel citato Decreto n. 815/2020, tra le legittime motivazioni poste a fondamento del relativo provvedimento sindacale, emergono quelle concernenti le enormi difficoltà organizzative dell’ASP nell’affrontare efficientemente ed efficacemente la pandemia, omologhe a quelle sopra evidenziate;
CONSIDERATO che, alla luce dei superiori fatti incontrovertibili e delle citate argomentazioni giuridiche, si rende necessario ed improcrastinabile disporre la sospensione delle attività in presenza per le scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, per come ordinato, fra l’altro, recentemente, dal Presidente della Regione nei territori dei comuni dichiarati Zone Rosse, in alcuni dei quali (es. Comune di Randazzo) il rapporto tra alunni e relativo numero di contagiati è inferiore a quello del Comune di Paternò, giusta documentazione in atti. (Randazzo 2,1%. Paternò 3,2 %) ;
CHE è intenzione, pertanto, dell’amministrazione comunale intervenire immediatamente, al fine di arrestare l’aumento del numero dei contagi nella popolazione scolastica e conseguentemente nell’intera città di Paternò;
RITENUTO che nel contemperamento tra il diritto alla salute e quello allo studio, entrambi costituzionalmente garantiti, va accordata preferenza al primo, avendo cura di non sacrificare totalmente il secondo, come peraltro già accaduto nella settimana di chiusura disposta con O.S. n. 96/2020 in cui gli Istituti Scolastici hanno garantito la continuità delle attività scolastiche attraverso la didattica a distanza;
RITENUTO, quindi, di voler operare la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Paternò, dal 30 Novembre 2020 al 22 Dicembre 2020, al fine di arrestare i contagi e consentire nel prosieguo, la ripresa, in sicurezza, delle attività in presenza, garantendo per tutti, effettivamente e definitivamente, il diritto allo studio;
VISTA la nota inviata al Distretto Sanitario di Paternò Prot.n. 42387 del 27.11.2020 con la quale si informava il Direttore dell’intenzione di voler emettere ordinanza di chiusura scuole dal 30.11.2020;
PRESO ATTO delle istanze pervenute dalla stragrande maggioranza dei genitori degli alunni frequentanti le scuole di Paternò, con le quale si chiede, a tutela della salute loro, dei rispettivi figli e dei relativi nuclei familiare, fra cui gli anziani conviventi, di disporre la sospensione delle attività scolastiche in presenza; PRESO ATTO ancora, sulla base della documentazione in atti, che il reparto covid dell’Ospedale di Biancavilla, con riferimento ai posti in terapia intensiva, risulta possedere appena n. 6 posti in terapia intensiva per l’intero comprensorio, fra cui rientra anche il Comune di Paternò;
VISTO l’art. 50 del D.lgs 267/00;
VISTO lo Statuto Comunale;
O R D I N A
1) Per le motivazioni esposte in premessa, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune d Paternò, dal 30 Novembre 2020 al 22 Dicembre 2020;
2) Incaricare il Responsabile del Settore II di porre in essere tutti gli atti consequenziali, al fine di dare immediata esecuzione a quanto disposto con la presente;
D I S P O N E
Che i Dirigenti Scolastici diano seguito a quanto stabilito tramite la presente ordinanza; La trasmissione, a cura degli uffici comunali preposti, di copia della presente ordinanza, al Responsabile del II Settore, al Responsabile della Polizia Municipale, alla Prefettura, al Comando della Compagnia dei Carabinieri di Paternò, a tutti i Dirigenti Scolastici delle scuole interessate, per quanto di rispettiva competenza.
Allegati:
1) Verbale del 25.11.2020.
2) Decreto n. 815 del 24.11.2020 del TARS – SEZIONE CT.
3) Decreto n. 822 del 27.11.2020 del TARS – SEZIONE CT.
4) Prospetto riepilogativo al 09.11.2020.
5) Verbale COC del 09.11.2020.
6) Risultati degli screening effettuati dall’Asp a Paternò.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonino Naso
Il Sindaco
ANTONINO NASO / ArubaPEC S.p.A